L’ESMA ha pubblicato la relazione finale contenente il progetto di norme tecniche di regolamentazione che modifica il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 in materia di garanzie ammissibili presso le controparti centrali e di politica di investimento delle medesime. Il testo riconosce, accanto alle garanzie pubbliche e a quelle bancarie commerciali, anche le garanzie di banche pubbliche, purché soddisfino rigorose condizioni di escutibilità e liquidità, ed estende la facoltà di avvalersene a tutte le controparti non finanziarie, siano esse membri compensatori o clienti di membri compensatori. Il mandato conferito dall’art. 46 di EMIR impone all’Autorità di precisare le condizioni di accettazione di tali garanzie, con riguardo ai limiti di concentrazione, ai requisiti di qualità creditizia e alla disciplina stringente del rischio di correlazione sfavorevole per le garanzie bancarie. Il progetto reca inoltre due modifiche mirate in materia di politica di investimento: riguardano le condizioni alle quali gli strumenti di debito possono dirsi altamente liquidi e a rischio di credito e di mercato minimo, e dunque ammissibili agli investimenti della controparte centrale, nonché i dispositivi di elevata sicurezza presso i quali possono essere depositati gli strumenti finanziari costituiti a margine o quali contributi al fondo di garanzia.




