Con la decisione n. 747 del 17 luglio 2026, l’Arbitro assicurativo ha chiarito alcuni profili relativi agli obblighi informativi precontrattuali nella distribuzione di polizze assicurative abbinate a finanziamenti, con particolare riferimento ai processi distributivi a distanza e al valore probatorio delle dichiarazioni sottoscritte dal cliente.
Il caso riguardava una polizza facoltativa a tutela del credito, proposta da un dipendente di una banca iscritta alla sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI). La ricorrente contestava sia l’inosservanza degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, sia la mancata iscrizione del dipendente al RUI, chiedendo la restituzione dei premi e il risarcimento dei danni.
L’Arbitro ha escluso, in primo luogo, l’obbligo di iscrizione al RUI del dipendente, rilevando che tale adempimento è richiesto ai dipendenti degli intermediari iscritti nella sezione D soltanto quando operano al di fuori dei locali dell’intermediario.
Quanto agli obblighi informativi precontrattuali, la decisione ha precisato che la mera contestualità o prossimità temporale tra la sottoscrizione della documentazione precontrattuale e quella del contratto non dimostra, di per sé, una violazione della normativa. Occorre, invece, valutare complessivamente il processo distributivo, considerando anche se la documentazione sia stata predisposta in precedenza e resa disponibile al cliente prima della firma.
L’Arbitro ha inoltre ribadito che l’onere di provare il corretto adempimento degli obblighi informativi grava sull’intermediario, riconoscendo tuttavia pieno valore probatorio alla dichiarazione con cui il cliente attesta di aver ricevuto la documentazione precontrattuale.
Alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni sottoscritte dalla ricorrente, il ricorso è stato respinto. In conclusione, l’Arbitro ha precisato che l’eventuale violazione degli obblighi precontrattuali può comportare la responsabilità dell’intermediario e il risarcimento del danno, ma non determina, di per sé, il diritto alla restituzione dei premi assicurativi versati o ancora dovuti.




