Banca d’Italia, CONSOB e IVASS hanno sottoscritto un protocollo d’intesa diretto a rafforzare la collaborazione in materia di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), con l’obiettivo di accrescere l’efficienza e l’efficacia degli strumenti di tutela stragiudiziale attivi nei settori bancario, finanziario e assicurativo: l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito presso la Banca d’Italia, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), operante presso la CONSOB, e l’Arbitro Assicurativo, istituito presso l’IVASS.
L’iniziativa mira, in particolare, a favorire lo sviluppo di un sistema di tutela della clientela maggiormente integrato e accessibile, capace di adeguarsi all’evoluzione dei mercati e alle esigenze degli utenti. A tal fine, l’accordo prevede lo scambio di informazioni, il confronto su questioni di comune interesse e la realizzazione di iniziative congiunte.
Il Protocollo individua quattro principali direttrici di intervento: prevenire l’insorgere di contrasti interpretativi e incertezze operative nella delimitazione delle competenze delle Autorità; migliorare la tutela della clientela, agevolando l’individuazione del sistema di risoluzione delle controversie competente; promuovere la condivisione delle buone prassi tra le rispettive Segreterie tecniche e i Collegi; favorire l’elaborazione di criteri comuni per lo svolgimento delle attività di vigilanza sui sistemi di ADR.
La collaborazione si articola, più specificamente, nel confronto sulle questioni giuridiche di interesse comune rilevanti ai fini delle decisioni dei Collegi, sugli aspetti procedurali e organizzativi funzionali al corretto svolgimento delle attività arbitrali, nonché sulle modalità di verifica del rispetto dei requisiti di qualità stabiliti dal d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130. Il coordinamento tra le Autorità potrà inoltre riguardare l’individuazione degli interventi necessari ad assicurare la conformità dei rispettivi sistemi alla disciplina applicabile.
Il Protocollo ha una durata di cinque anni, con rinnovo automatico per un ulteriore quinquennio, salvo diversa determinazione delle Autorità. Eventuali modifiche o integrazioni potranno essere apportate previo accordo tra le parti.




