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Derivati degli enti locali e sentenze inglesi: il difficile equilibrio tra ordine pubblico economico e circola

26/10/2026 15:49

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Derivati degli enti locali e sentenze inglesi: il difficile equilibrio tra ordine pubblico economico e circolazione delle decisioni straniere

1.       Premessa.Il riconoscimento delle sentenze inglesi all’interno dell’ordinamento nazionale in materia di derivati stipulati da enti territorial

1.       Premessa.

Il riconoscimento delle sentenze inglesi all’interno dell’ordinamento nazionale in materia di derivati stipulati da enti territoriali, offre lo spunto per interrogarsi sui limiti entro i quali l'autonomia privata possa incidere su interessi presidiati da principi costituzionali. Si ha riguardo, non solo alla validità delle operazioni poste in essere, ma più in generale al rapporto tra certezza delle relazioni economiche transnazionali e tutela degli equilibri di finanza pubblica.

Sul punto, assumono specifico rilievo i differenti orientamenti espressi dal Tribunale di Milano (con sentenza del 7 gennaio 2026, n. 108, pubblicata in pari data) e dalla Corte d’appello di Catanzaro (con sentenza del 23 settembre 2026, n. 1197, pubblicata il 6 ottobre 2026). I diversi filoni interpretativi, pur nell'ambito di differenti regimi di riconoscimento delle decisioni straniere, si inseriscono in una cornice giurisprudenziale ancora in evoluzione, nella quale assumono rilievo il decreto della Prima Presidente della Corte di cassazione del 3 marzo 2025, n. 5558, e l'ordinanza interlocutoria della medesima Corte del 6 luglio 2026, n. 22807, che ha disposto la trattazione in pubblica udienza di un ricorso concernente il riconoscimento di pronunce inglesi in materia di interest rate swap.

La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito sulla compatibilità di derivati degli enti locali con i vincoli all'indebitamento pubblico. Al riguardo, le Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 8770 del 2020, hanno ricondotto tale operatività entro un sistema di regole che attribuisce rilievo alla misurabilità dell'alea contrattuale, alla trasparenza dell'operazione e al rispetto delle condizioni poste dall'ordinamento alla gestione delle risorse pubbliche.

È evidente che la specificità della posizione degli enti territoriali deriva dal fatto che l'impiego di strumenti finanziari, ancorché realizzato mediante contratti di diritto privato, può incidere sulla capacità dell'amministrazione di perseguire le proprie finalità istituzionali; da qui i limiti all’autonomia negoziale che trovano fondamento non soltanto nella disciplina dei mercati finanziari, ma anche nelle disposizioni costituzionali concernenti l'equilibrio dei bilanci.

In siffatto contesto, il ricorso alla documentazione contrattuale ISDA, accompagnata dalla scelta della legge inglese e dall'attribuzione della giurisdizione alle Corti britanniche, aggiunge un ulteriore elemento di complessità in quanto se per un verso tali clausole permettono una standardizzazione delle contrattazioni internazionali, per altro verso, la validità dell'accordo sulla giurisdizione non esclude che gli effetti della decisione straniera possano essere sottoposti al controllo di compatibilità con l'ordine pubblico dell'ordinamento richiesto.

 

2.       L’ordine pubblico economico internazionale nei contrastanti orientamenti giurisprudenziali

Venendo ai recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito sul punto, deve farsi riferimento al Tribunale di Milano il quale ha escluso che gli artt. 5, 81, 97, 114 e 119 Cost. possano essere ricondotti, nella fattispecie, alla nozione di ordine pubblico internazionale. Secondo tale impostazione, le disposizioni richiamate disciplinano essenzialmente l'organizzazione e l'attività economica degli enti locali, senza esprimere principi di carattere universale.

Di contro, la Corte d'appello di Catanzaro è pervenuta a conclusioni opposte e, muovendo dal collegamento tra l'art. 126 TFUE e gli artt. 81 e 119 Cost., ha riconosciuto ai vincoli sull'indebitamento degli enti territoriali una valenza di ordine pubblico economico internazionale. Ne consegue – da quest’angolo visuale - un ostacolo al riconoscimento della sentenza inglese in quanto l'operazione finanziaria controversa avrebbe determinato una forma sostanziale di nuovo indebitamento, estranea al finanziamento di investimenti.

La contrapposizione è emblematica della difficoltà di individuare i principi riconducibili all'ordine pubblico internazionale, la cui portata non sembra potersi esaurire nella tutela di valori universalmente condivisi. Non sembrerebbe convincente, infatti, escludere a priori la rilevanza dei vincoli costituzionali all'indebitamento degli enti territoriali, atteso che essi, lungi dal risolversi in mere prescrizioni organizzative, concorrono alla salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica, in conformità ai principi che informano anche la disciplina europea.

Sicché, i vincoli all'indebitamento degli enti locali non dovrebbero essere considerate mere regole organizzative in considerazione della circostanza che essi concorrono alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario del settore pubblico. Ciò però non implica automaticamente che ogni sentenza straniera difforme dai principi elaborati dalla giurisprudenza italiana sia irriconoscibile.

 

3.       Ordine pubblico economico e limiti al riesame delle decisioni straniere

È solo il caso di precisare che il giudizio di riconoscimento non consente una revisione del merito della decisione straniera in quanto il controllo deve riguardare gli effetti che quest'ultima è destinata a produrre nell'ordinamento italiano e non già la correttezza dell'interpretazione del contratto o della legge applicabile adottata dal giudice straniero.

Al riguardo, sembra che la soluzione accolta dalla Corte d'appello di Catanzaro presenti taluni elementi problematici sotto tale ultimo profilo; e ciò in quanto con l’obiettivo di affermare la contrarietà all'ordine pubblico, il giudice de quo potrebbe aver valorizzato la relazione tecnico-finanziaria dalla quale ha desunto la natura sostanzialmente debitoria dell'operazione. Andrà, duqnue, valutato nelle opportune sedi se tale accertamento sia stato circoscritto alla verifica degli effetti della sentenza inglese oppure abbia di fatto introdotto una nuova valutazione della funzione del contratto in essere. La distinzione assume particolare rilievo ove si consideri che, secondo quanto precisato dalla Prima Presidente della Cassazione nel decreto n. 5558 del 2025, il controllo sugli effetti della decisione straniera può richiedere anche un'analisi fattuale della funzione economica dell'operazione, purché non si traduca in un riesame del merito. Il problema, pertanto, non risiede tanto nella valutazione tecnica in sé considerata, ma nel limite entro il quale essa può essere utilizzata senza rimettere in discussione questioni già definitivamente decise dal giudice straniero.

Invero, l'accertamento della natura speculativa di un derivato, della sua funzione di copertura o della concreta produzione di nuovo indebitamento implica valutazioni tecniche che possono incidere direttamente sul merito della controversia e quindi il rischio è che l'invocazione dell'ordine pubblico conduca di fatto a riproporre, dinanzi al giudice italiano, questioni definitivamente decise all'estero.

Nel delineato contesto, assume rilievo l'ordinanza interlocutoria n. 22807 del 2026, con la quale la Cassazione, senza anticipare alcuna soluzione, ha riconosciuto l'importanza nomofilattica delle questioni concernenti la giurisdizione, il giudicato e la dedotta contrarietà all'ordine pubblico delle pronunce inglesi, anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite richiamate in precedenza.

La futura decisione sarà chiamata a chiarire se, e a quali condizioni, i limiti costituzionali all'indebitamento degli enti territoriali possano operare anche sul piano della circolazione internazionale delle decisioni giurisdizionali. La soluzione richiede di evitare due opposte conclusioni ovvero che la scelta della giurisdizione straniera comporti la sostanziale irrilevanza dei vincoli costituzionali alla finanza pubblica e che il richiamo a tali vincoli consenta di rimettere in discussione ogni pronuncia estera che abbia riconosciuto efficacia a un contratto derivato.

 

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