Il regolamento delegato (UE) 2026/825 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 luglio 2026, integra la direttiva MiFID II precisando i criteri per definire e valutare l’efficacia delle strategie di esecuzione degli ordini delle imprese di investimento.
La disciplina interviene sulla selezione delle sedi di esecuzione, sulla gestione delle istruzioni specifiche dei clienti e sull’esecuzione degli ordini mediante negoziazione per conto proprio. Particolare attenzione è riservata alla prevenzione dei conflitti di interesse e alla verifica dell’equità del prezzo. Sono inoltre previsti un monitoraggio della qualità dell’esecuzione e una valutazione della strategia almeno annuale, da effettuare anche in presenza di carenze o cambiamenti rilevanti. Le imprese che utilizzano un’unica sede devono confrontare periodicamente i risultati ottenuti con quelli conseguibili presso sedi alternative.
Il regolamento si applicherà dal 12 febbraio 2028, con l’abrogazione dei regolamenti delegati (UE) 2017/575 e 2017/576, relativi rispettivamente ai dati sulla qualità dell’esecuzione e alle informazioni sulle sedi e sui risultati dell’esecuzione.
Per maggiori informazioni, consultare il seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32026R0825




