Volevo condividere con voi 2 elementi di rilievo contenuti nell’articolo 6 del DDL 1484 - approvato il 22 ottobre scorso ed in attesa del Testo definitivo - che introduce modifiche sostanziali alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di cartolarizzazione dei crediti.
L’intervento è finalizzato a favorire l’accesso al credito da parte delle imprese, in particolare valorizzando a fini finanziari lo stock di magazzino, attraverso un ampliamento degli strumenti disponibili e una maggiore flessibilità delle operazioni di cartolarizzazione.
I principali contenuti dell’intervento normativo sono i seguenti:
1. Integrazione della disciplina relativa alle cartolarizzazioni previste dall’art. 7.1, comma 1, lett. a) e dell’art. 7, comma 2-octies della legge 130/99 (i.e. cartolarizzazioni con finanziamento all’originator da parte della società veicolo e con patrimonio destinato a garanzia del relativo rimborso), prevedendo, tra le altre cose, un importante ampliamento del patrimonio destinato;
2. Estensione dell’ambito oggettivo delle operazioni di cartolarizzazione previste dagli artt. 7, comma 1, lettera b-bis) e 7.2 della legge 130/99 anche ai beni mobili non registrati.
1) Si introduce la possibilità di includere nel patrimonio destinato costituito a favore del finanziatore, oltre ai crediti (che rimangono attivi essenziali del patrimonio destinato):
i diritti e i beni “riferibili” a tali crediti (venendo meno pertanto la necessità che tali beni e diritti rivestano necessariamente funzioni di garanzia rispetto a tali crediti);
i prodotti derivanti dalla trasformazione o combinazione dei predetti diritti e beni;
i beni sostitutivi di quelli precedentemente destinati.
Questa disposizione mira ad ampliare in maniera significativa l’utilizzo dello strumento della cartolarizzazione a favore delle imprese, attraverso operazioni di cartolarizzazione del magazzino (cd. Destocking), al contempo garantendo la tutela dei soggetti finanziatori in virtù della segregazione ex lege prevista dalla legge sulle cartolarizzazioni.
L’intervento modificativo consente in particolare di includere nel patrimonio destinato della società finanziata tutti i beni che costituiscono il magazzino, purché riferibili ai crediti inclusi nel patrimonio destinato (che rimangono un requisito essenziale per la costituzione del patrimonio destinato), nonché, a titolo esemplificativo, le materie prime ed i prodotti generati nel corso del ciclo produttivo dell’impresa con tali materie prime.
Viene inoltre chiarito che il patrimonio destinato può comprendere non solo crediti esistenti, ma anche futuri, in linea con le previsioni di cui all’art. 1 della legge 130/99 che fa riferimento alla possibilità di cartolarizzazione di crediti "sia esistenti sia futuri”.
Il DDL consente inoltre di realizzare la segregazione patrimoniale non solo tramite un patrimonio destinato costituito “all’interno” della società finanziata, ma anche attraverso il trasferimento degli attivi del patrimonio destinato a una società veicolo d’appoggio, ai sensi dell’articolo 7.1, comma 4, della legge n. 130/1999, anche in assenza delle condizioni attualmente previste dall’art. 7.1, comma 1 (che invece presuppone crediti deteriorati ceduti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia), eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento.
Si prevede in tali ipotesi l’applicazione della disciplina di favore (anche fiscale) prevista dall'art. 7.1, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies della legge 130/99.
Questa modifica offre ulteriore flessibilità nella strutturazione delle operazioni di cartolarizzazione, rendendo più agevole l’utilizzo di società veicolo di appoggio per la gestione e la segregazione dei beni oggetto dell’operazione.
Viene ampliato lo strumento previsto dagli artt. 7, comma 1, lettera b-bis) e 7.2 della legge 130/99 (previsto per le cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili registrati), introducendo la possibilità di cartolarizzare i proventi derivanti dalla titolarità in capo alla SPV anche di beni mobili non registrati e dei diritti reali o personali aventi ad oggetto tali beni.
Anche tale intervento si pone come obiettivo di facilitare le imprese nello smobilizzo e valorizzazione del proprio magazzino, risultando allo stesso tempo per gli investitori uno strumento che garantisce un controllo diretto sui beni e relativi flussi di cassa ed una segregazione di detti beni e diritti.
In conclusione, l’articolo 6 del DDL 1484 propone un’evoluzione della normativa sulla cartolarizzazione coerente con le esigenze delle imprese, rafforzando l’efficienza degli strumenti di finanza strutturata e ampliando le possibilità di valorizzazione degli attivi aziendali senza impatto sulla struttura del capitale.



