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La Corte di Giustizia dell'Unione europea si pronuncia sul Caso Carige

20/10/2025 11:47

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La Corte di Giustizia dell'Unione europea si pronuncia sul Caso Carige

Il provvedimento della Corte di giustizia UE del 15 luglio 2025, è particolarmente importante perché chiarisce il rapporto tra le disposizioni europee

Il provvedimento della Corte di giustizia UE del 15 luglio 2025, è particolarmente importante perché chiarisce il rapporto tra le disposizioni europee e quelle nazionali di recepimento, con specifico riferimento alla materia della vigilanza bancaria.

La sentenza del 15 luglio 2025 della Corte di Giustizia dell’Unione europea (cause riunite C‑777/22 P e C‑789/22 P) trae origine dall’impugnazione da parte di un socio di minoranza di Banca Carige del provvedimento della BCE con cui l’ente creditizio era stato posto, nel gennaio 2019, in amministrazione straordinaria. Tale misura fu poi prorogata nel marzo 2019.

Il Tribunale UE aveva accolto il ricorso sul presupposto che la BCE avesse erroneamente fatto riferimento al disposto di cui all’art. 70 del TUB, interpretandolo in modo non conforme al suo tenore letterale e introducendo criteri (il “deterioramento significativo”) non previsti dalla norma (v. pronuncia del 12 ottobre 2022).

Avverso a tale decisione hanno proposto impugnazione la BCE e la Commissione UE, con il sostegno della Repubblica italiana in qualità di Stato membro interveniente. Dette Istituzioni hanno contestato la tesi del Tribunale, sostenendo che la BCE avesse invece correttamente applicato il diritto nazionale in piena coerenza con gli obblighi previsti dalla direttiva 2014/59/UE (BRRD).

La Corte ha condiviso l’impostazione della BCE e della Commissione. In primo luogo, ha confermato la legittimazione attiva dell’azionista, riconoscendole un interesse diretto e individuale per il ruolo da quest’ultima ricoperto, e rigettando le eccezioni di irricevibilità sollevate dalle ricorrenti.

Sul piano sostanziale, però, la Corte ha riformato integralmente la sentenza del Tribunale nei suoi punti nodali. In particolare, la Corte :

-          ha precisato che l’art. 4, par. 3, del Regolamento UE n. 1024/2013 impone alla BCE, nell’ambito delle funzioni di vigilanza ad essa attribuite, di applicare in modo coordinato il diritto dell’Unione e quello di derivazione nazionale, avendo cura di agire nel rispetto del principio di interpretazione conforme (v. il punto n. 135). Se ne deduce che, in presenza di una disposizione nazionale attuativa della direttiva europea, il giudice deve interpretarla in modo tale da garantirne la coerenza con le disposizioni dell’Unione.

-          applicando tale criterio all’art. 70, comma 1, TUB, ha osservato che le espressioni “gravi perdite patrimoniali” (utilizzata nella disposizione italiana) e “deterioramento significativo” (prevista dall’art. 29 BRRD) non si pongono in contraddizione, bensì,  «costituiscono nozioni giuridiche formulate in termini generali e simili» (par. 156 della pronuncia in oggetto). Il deterioramento, quando è rilevante, prefigura l’eventualità di perdite gravi nel patrimonio dell’ente, e viceversa. Pertanto,   secondo la Corte, «contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale …, da questa sola circostanza non si può dedurre che un’interpretazione dell’art. 70, comma 1, del Testo unico bancario conforme all’art. 29 della direttiva 2014/59, nel senso che tale disposizione trova applicazione in caso di deterioramento significativo della situazione di una banca, avrebbe per questo carattere contra legem» (cfr. In dottrina, in termini simili, ROSSANO, Prime riflessioni sulla sentenza del Tribunale UE sul caso Carige: tra formalismo giuridico e realtà fattuale, in Riv. Trim. Dir. Econ., 2, pt. 2, 2022, p. 57 ss.).

Conseguentemente, la Corte ha accolto i motivi principali delle due impugnazioni e ha annullato la sentenza del Tribunale, rinviando la causa a quest’ultimo per l’esame dei motivi che non erano stati ancora trattati.

Sicché, secondo la CGUE, la BCE, nel disporre l’amministrazione straordinaria di Carige, non ha travalicato i limiti della legalità, ma ha correttamente esercitato i poteri che le derivano in virtù del Meccanismo Unico di Vigilanza.

La sentenza, in definitiva, rappresenta un momento di chiarificazione importante nel quale assume un ruolo centrale il principio di interpretazione conforme come strumento di raccordo tra ordinamenti, ferma restando la necessità di garantire una lettura funzionale delle norme di vigilanza, capace di garantire la stabilità finanziaria a livello europeo.

 

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